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Accompagnamento e assegno sociale pieno ai ricoverati in RSA, Inps condannata a pagare

Ricorso curato dall'Inca Cgil di Chieti. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza a tutela dei diritti di migliaia di non autosufficienti

redazione
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La Corte d'Appello dell'Aquila, Sezione Lavoro, con il dispositivo pronunciato il 25 giugno 2026, ha condannato l'Inps a corrispondere l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale in misura integrale a favore degli eredi di una donna deceduta nel febbraio 2024, dopo anni di ricovero presso una RSA della provincia di Chieti. Il dispositivo riforma la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva accolto la posizione meramente formalistica dell’Inps e apre una prospettiva importante per migliaia di famiglie in situazioni analoghe su tutto il territorio nazionale.

Il ricorso è stato curato dall’Inca Cgil di Chieti, dove gli eredi della donna si sono rivolti.

La donna, affetta da una grave malattia neurologica degenerativa, la Corea di Huntington, era ricoverata dal maggio 2020 in una RSA. A causa della patologia, che rende impossibile la deglutizione e costituisce pericolo di vita in caso di alimentazione ordinaria, veniva nutrita esclusivamente tramite Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG) con Osmolite, un trattamento medico ad alto contenuto specialistico, gestito da personale sanitario e soggetto a consenso informato. Il costo di tale trattamento, circa 500 euro mensili, non era coperto dal servizio pubblico e gravava interamente sulla paziente e sulla sua famiglia, come attestato dalla documentazione della struttura. Nonostante ciò, l'Inps aveva sospeso l'erogazione delle prestazioni, ritenendo che il ricovero in istituto fosse da considerarsi gratuito. Il Tribunale di Vasto aveva confermato questa impostazione con sentenza del novembre 2024.

La Corte d'Appello ha accolto il ricorso presentato dall'erede, assistito dall'avvocato Fabio Giangiacomo di Vasto, riconoscendo che la sentenza di primo grado aveva erroneamente applicato alla realtà delle RSA un principio giurisprudenziale elaborato per il contesto ospedaliero, profondamente diverso per funzione, organizzazione e finanziamento. Il punto è netto: nelle strutture ospedaliere l'assistenza è per definizione completa e gratuita; nelle RSA, invece, la compartecipazione alle spese è la norma, e la documentazione dell'istituto è sufficiente ad attestare che il servizio pagato non sia meramente accessorio rispetto a quello base. Nel caso della donna, l'alimentazione forzata tramite PEG con Osmolite non era un servizio aggiuntivo o migliorativo, era una condizione di sopravvivenza, non fornita né rimborsata dal sistema pubblico, come confermato dalla certificazione della RSA, dal certificato di dimissione Asl e da una perizia medico-legale del prof. Marco Sgarbazzini, direttore dell'UOSD di medicina legale della Asl 06 di Roma Capitale.

 
La Corte ha pertanto dichiarato il diritto della donna a percepire le prestazioni in misura integrale per l'intero periodo dal 18 maggio 2020 al 28 febbraio 2024, condannando l'Inps al pagamento dei ratei arretrati oltre a interessi e rivalutazione, nonché al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. 
 
La pronuncia chiarisce un principio di fondamentale rilievo pratico, il ricovero in RSA non equivale al ricovero ospedaliero ai fini della sospensione delle prestazioni assistenziali. Quando una parte delle spese sostenute dal non autosufficiente non è coperta dal pubblico e in particolare quando riguarda trattamenti sanitari essenziali alla sopravvivenza, l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale non possono essere sospesi. 

“Parliamo di una sentenza che riguarda direttamente migliaia di famiglie italiane, sempre più sole nell'affrontare i costi dell'assistenza ai propri cari non autosufficienti – dichiara Giuseppe Visco, direttore dell’Inca Cgil Chieti – spesso si trovano di fronte a dinieghi basati su interpretazioni normative inadeguate alla realtà delle strutture residenziali. L'Inca Cgil di Chieti segue con attenzione l'evoluzione di questa giurisprudenza e mette a disposizione dei lavoratori, dei pensionati e delle loro famiglie la propria competenza per valutare situazioni analoghe e attivare le tutele previste dalla legge. Chi si trova in condizioni simili o ha un familiare ricoverato in RSA con prestazioni assistenziali sospese o ridotte, può rivolgersi agli sportelli dell'Inca Cgil sul territorio”.
 


 

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